Norme astensione dal lavoro

L’articolo 8 della legge 219/2005 disciplina la retribuzione della giornata di permesso per la donazione e per l’espletamento dei soli esami d’idoneità:

  • In caso di donazione, previo accordo con il datore di lavoro, viene riconosciuta l’intera giornata lavorativa come permesso dietro presentazione del certificato di donazione rilasciato dal centro trasfusionale. Il lavoratore non si presenterà in azienda nella giornata di donazione (dal momento della donazione alle 00.00); se turnista nel caso in cui  il turno fosse a cavallo della giornata di donazione e della giornata successiva la donazione dovrà prendere servizio in azienda dalla mezzanotte.
  • In caso dei soli esami di idoneità  e  in caso di inidoneità rivelata alla singola donazione vengono riconosciute le ore impiegate per l’espletamento degli accertamenti sempre giustificandoli con il certificato rilasciato dal centro trasfusionale. In questo caso il lavoratore dovrà presentarsi sul posto di lavoro una volta terminate le procedure per gli esami.

Riportiamo il testo dell’articolo della legge:

Art. 8. (Normativa Astensione dal Lavoro)

1) I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

2) In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti limitatamente al tempo necessario all’accertamento e alle relative procedure. A tal fine è autorizzata, a titolo di contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima di euro 406.000 annui a decorrere dall’anno 2005. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sentita la Consulta, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.

3) Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2, i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.

(dettagli forniti da AVIS Nazionale)